• Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: Attività proprie e quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, di consulente del lavoro, di revisore legale e contabile, di avvocato, di geometra, di ingegnere e di architetto, riservate o consentite dalla legge ai liberi professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali.

  • La società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Revisore Legale nonché tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili con la professione di Dottore Commercialista quali previste dall'art. 1 del D. Leg.vo 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni e dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

     

  • La società svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intelletuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni. Nell'esecuzione dell'attività la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del D. M. 8 febbraio 2013 n. 34.

  • La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale nonché tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili con la professione di Commercialista. La società potrà anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio.

  • Ordinistico 

    Rientrano altresì nell’oggetto sociale le seguenti attività strumentali:

  • La società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva della professione di dottore commercialista da parte dei soci.

    La società potrà pertanto esercitare tutte le attività che sono proprie di tale professione, o che lo diventeranno in futuro, e così oggi, in via puramente esemplificativa, quelle di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12, e di ogni altra attività ad essi attribuita da leggi o regolamenti.

  • La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, svolge esclusivamente attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'art. 1 del D.Lgs 28/05/2005 n.139 e successive eventuali integrazioni.

    Nell'esecuzione dell'attività la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del Decreto 8 febbraio 2013 n. 34.

  • La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva delle seguenti attività professionali da parte dei soci professionisti abilitati:  la consulenza aziendale, tributaria, societaria, contabile, finanziaria e patrimoniale e ogni altra attività o materia inerente alle competenze proprie dei dottori commercialisti  ed esperti  contabili e dei revisori contabili, riservate  o consentite dalla legge ai professionisti iscritti nello specifico ordine professionale o registro, nonché la prestazione di servizi inerenti le suddette attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la domi

  • ART. 3 – OGGETTO SOCIALE
    La società, ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva dell’attività di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di ogni attività inerente e connessa, accessoria o strumentale, con esclusione di ogni attività diversa.

  • Oggetto: la società ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, e di consulenza del lavoro quali previste dall'art.1 del D.LEG.VO 28/05/2009 n. 139 e successive eventuali integrazioni e dalla legge 12/1979 e S.M.I.

  • Art.2 - La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale dei conti, così come previste dall’art.1 del D.lgs 28 maggio 2005 n.139 e successive modifiche ed integrazioni.

    La società potrà esercitare attività tecniche meramente strumentali o complementari all’esercizio dell’attività professionale nonché fornire servizi accessori che consentano o facilitino l’esercizio della professione medesima.

  • La società ha per oggetto l’esercizio di tutte le attività proprie o quelle che in futuro possono divenire proprie della professione di dottore e ragioniere commercialista ed esperti contabili e della professione di consulente del lavoro, riservate o consentite dalla legge ai liberi professionisti iscritti negli Albi professionali.

    La società potrà anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio.

  • La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti. In relazione a tale oggetto, la società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell’oggetto medesimo, fatta espressa esclusione dell’esercizio di attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico.

  • ATTIVITA' PROPRIE E QUELLE CHE IN FUTURO POSSONO DIVENIRE PROPRIE DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE, DI CONSULENTE DEL LAVORO, DI REVISORE LEGALE E CONTABILE, RISERVATE O CONSENTITE DALLA LEGGE AI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI.

  • La società ha quale oggetto sociale esclusivo l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci iscritti all'apposito albo professionale dell’attività professionale di Dottore commercialista ed esperto contabile, quale prevista dall'articolo 1 D.Lgs. n. 139 del 28 maggio 2005 e successive modifiche e/o integrazioni.

  • La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività di consulenza e di assistenza proprie della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

    Potrà altresì svolgere attività di consulenza ed assistenza del lavoro, fiscale, tributaria, sindacale, finanziaria, amministrativa e commerciale.

  •  La società ha ad oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti. Le attività professionali che la società svolgerà dovranno essere eseguite unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati. Il tutto nel rispetto del D.M. 8 febbraio 2013 n.34.

  • "La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività: l’attività professionale di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia commerciale, civile, tributaria, contabile, finanziaria, del lavoro e previdenziale, ed in genere tutte le funzioni e le attività professionali consentite dalle leggi che disciplinano l’attività di commercialista, ivi compreso le funzioni di cui al RDL 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le funzioni di revisione legale dei conti e dei bilanci, ivi compresa l’attività di consulenza del lavoro anche ai sensi dell'art. 1 della l. 12/1979. La società potrà anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale innanzi precisata, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. Nell'esecuzione dell’attività la società dovrà garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la società potrà avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilità dei soci professionisti cui l'incarico è attribuito e in caso di particolari attività, ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. La società ha inoltre la possibilità di esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie comunque non nei confronti del pubblico, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale purché' strumentali all’attività professionale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali esclusivamente nei limiti previsti dalla legge, nonché' l'assunzione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine al proprio, purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista."

  •  

    La società ha per oggetto l’attività professionale di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia commerciale, civile, tributaria, contabile, finanziaria, del lavoro e previdenziale, ed in genere tutte le funzioni e le attività professionali consentite dalle leggi che disciplinano l’attività di dottore commercialista, ivi comprese le funzioni di cui al r.d.l. 16 marzo 1942 n. 267 (“legge fallimentare”) e successive modifiche, integrazioni, sostituzioni, nonché le funzioni di revisione legale dei conti e dei bilanci.

  • La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva di attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto  della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, nonché tutti gli adempimenti in materia di consulenza del lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili con la professione di Commercialista.

  • La società ha per oggetto esclusivo  l'esercizio delle attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale nonché tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili con la professione di dottore ommercialista.

    Pertanto, a titolo esemplificativo, la società potrà svolgere le seguenti attività e prestazioni professionali:

  • La società ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva di attività libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale dei conti, nonché tutti gli adempimenti in materia di consulenza del lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili con la professione di commercialista.

     

  • La società ha per oggetto l’attività professionale di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia commerciale, civile, tributaria, contabile, finanziaria, del lavoro e previdenziale, ed in genere tutte le funzioni e le attività professionali consentite dalle leggi che disciplinano l’attività di dottore commercialista, ivi comprese le funzioni di cui al r.d.l. 16 marzo 1942 n. 267 (“legge fallimentare”) e successive modifiche, integrazioni, sostituzioni, nonché le funzioni di revisione legale dei conti e dei bilanci.