Art.2 - La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale dei conti, così come previste dall’art.1 del D.lgs 28 maggio 2005 n.139 e successive modifiche ed integrazioni.
La società potrà esercitare attività tecniche meramente strumentali o complementari all’esercizio dell’attività professionale nonché fornire servizi accessori che consentano o facilitino l’esercizio della professione medesima.